Normativa

SCALE PORTATILI: CONFORMI ALLE NORME UNI EN 131-1 e 2 (1)
Dal 24 Marzo 2000 le scale portatili devono essere dotate di certificato fornito dal costruttore e da un foglio o libretto con l’indicazione degli elementi costituenti.

Il D.M. 23 Marzo 2000 “Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione ed all’impiego di scale portatili” è entrato a far parte della nuova normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.
Con l’entrata in vigore di detto D.M. viene riconosciuta la conformità delle scale portatili che rispondono alla norma tecnica UNI EN 131 parte 1° e 2°, grazie all’art. 28 del D.L.vo 626/94 mod. dal D.L.vo 242/96 che così recita : “1.Con Decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e dell’Industria, del Commercio e all’Artigianato, sentita la commissione consultiva permanente:
a) è riconosciuta la conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;
b) si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro della Comunità europea per le parti in cui modifica no modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive già recepite nell’ordinamento nazionale;
c) si provvede all’adeguamento della normativa di natura strettamente tecnica e degli allegati al presente decreto in re lazione al progresso tecnologico.”
Detto questo ci si può chiedere:
Fino ad oggi qual’era la normativa che regolamentava l’idoneità di dette scale?
Era proprio necessario emanare un nuovo decreto quando già esistevano altri decreti che normavano dette scale ?
Le scale utilizzate fino ad oggi, che fine faranno? Prima di rispondere a queste domande è necessario precisare che ci sono diversi tipi di scale e tra quelle più conosciute ricordiamo:
1) Scale portatili ( o scale a mano )
2) Scale aeree
3) Scale fisse a gradino
4) Scale fisse a pioli
Le scale di cui tratteremo in questo articolo sono le
scale portatili che a loro volta si dividono in :
a) Scale semplici (a pioli o a gradini)
b) Scale allungabili di appoggio che possono essere ad innesti o a sfilo .Quelle a innesto possono a loro volta “a due tronchi” o ” a più tronchi “, mentre quelli a sfilo possono essere “ a mano “ o “ con meccanismo “.
c) Scale doppie ( a pioli o a gradini );
d) Scale trasformabili ( con tronco a sbalzo ).

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Normativa antecedente al 23 Marzo 2000

Fino al 23 Marzo 2000 la normativa che regolamentava l’utilizzo e i requisiti delle scale portatili era ed è costituita dai DD.PP.RR. 547/55 e 164/56 che fino ad oggi non sono stati abrogati. Il D.P.R. 27 Aprile 55 n° 547 al Capo III e precisamente agli artt. 18; 20; 21; sancisce quelle che devono essere le caratteristiche e le modalità d’uso di dette scale.
Successivamente il D.P.R. 7 Gennaio 1956 n°164 - Capo II - all’art. 8, nel ribadire che le scale portatili devono avere le caratteristiche di resistenza stabilite dal D.P.R. 547/55, precisa quale sono le modalità d’uso delle stesse , in circostanze diverse da quelle di cui al succitato DPR. 547/55.

Il nuovo D.M.
In realtà, il D.M. 23 Marzo 2000 non fa altro, attraverso la norma UNI EN 131-1 e 2 , che apportare un miglioramento tecnico alle scale portatili ai fini della sicurezza dell’utilizzatore.Infatti la norma succitata nella prima parte descrive la terminologia, i tipi di scale e le dimensioni funzionali delle stesse. Nella seconda parte descrive i requisiti che devono possedere le scale portatili, le prove tecnologiche che devono superare i prototipo, la marcatura da apporre sulle scale ed il relativo contenuto, nonché la certificazione di conformità di cui ogni scala portatile deve essere dotata.
Il D.M. 23 Marzo 200 è costituito da due articoli.
All’articolo 1.1 viene riconosciuta la conformità delle scale portatili a condizione che:

a) le scale portatili siano costruite conformemente alla norma tecnica UNI EN 131 parte prima e seconda;
b) il costruttore fornisca le certificazioni, previste dalla norma UNI EN 131- 1 e 2 emesse dal laboratorio dell’ISPES; laboratorio delle università e dei politecnici dello stato; laboratori degli istituti tecnici dello Stato riconosciuti ai sensi della legge 5.11.1971 , n°1086; laboratori autorizzati con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità; laboratori dei Paesi membri dell’Unione europea o dei paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti dai rispettivi Stati:
c) le scale portatili siano accompagnate da un foglio o libretto recante: una breve descrizione con l’indicazione degli elementi costituenti;
le indicazioni utili per un corretto impiego;
le istruzioni per la manutenzione e conservazione;
gli estremi ( istituto che ha effettuato le prove, numeri di identificazione dei certificati, date del rilascio ) dei certificati delle prove previste dalla norma tecnica UNI EN 131 – 1 e 2;
una dichiarazione del costruttore di conformità alla norma tecnica UNI EN 131 –1 e 2.

Art. 2 .
1.L’attrezzatura di cui all’articolo 1 legalmente fabbricata o commercializzata in altro Paese dell’Unione europea o in un altro Paese aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo, può essere commercializzata in Italia purchè il livello di sicurezza sia
equivalente a quello garantito dalle disposizioni, specifiche tecniche e standard previsti
dalla normativa italiana in materia.
E’ palese a questo punto che il D.M. 23 Marzo 2000 , con le migliorie apportate, va ad aggiungersi ai DD.PP.RR 547/55 e 164/56 per cui , in tutti gli ambienti di lavoro tali norme devono essere rispettate.

Le scale antecedenti al 23 Marzo 2000 che fine faranno?
Per quanto attiene alle scale immesse sul mercato prima dell’entrata in vigore del succitato
D.M., a parere degli scriventi, le stesse devono rispondere solo ai requisiti dei DD.PP.RR.
547/55 e 164/56, poiché la norma UNI EN 131 – 1 e 2 non ha effetto retroattivo.

Responsabilità dei datori di lavoro e dirigenti
I datori di lavoro e i dirigenti , in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, sono responsabili se violano i sottoelencati articoli :
Art.18 D.P.R. 27 Aprile 55 n° 547 :
Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso.
Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro.
Esse devono inoltre essere provviste di:
a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;
b) lanci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala.
Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richieste le misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b).
( arresto fino a 3 mesi o ammenda da € 258,23 a € 1.032,91 )

Art. 20 D.P.R. 27 Aprile 55 n° 547
Per l'uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all'italiana o simili), oltre quanto è prescritto nel punto a) dell'art. 18, si devono osservare le seguenti
disposizioni:
a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel quale caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti
fisse;
b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;
c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;
d) durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.
( arresto fino a 3 mesi o ammenda da € 258,23 a € 1.032,91 )
Art. 21 D.P.R. 27 Aprile 55 n° 547
Le scale doppie non devono superare l'altezza di m 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca la apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.
( arresto fino a 3 mesi o ammenda da € 258,23 a € 1.032,91 )

Art. 8 D.P.R. 7 Gennaio 56 n° 164
Le scale a mano devono avere le caratteristiche di resistenza stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 .
I pioli devono essere privi di nodi ed incastrati nei montanti, i quali devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio.
È vietato l'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti.
Durante l'uso le scale devono essere sistemate e vincolate. All'uopo, secondo i casi, devono essere adoperati chiodi, graffe in ferro, listelli, tasselli, legature, saettoni, in modo che siano evitati sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, oscillazioni od inflessioni accentuate.
Quando non sia attuabile l'adozione delle misure di cui al precedente comma, le scale devono essere trattenute al piede da altra persona.
La lunghezza delle scale a mano deve essere tale che i montanti sporgano di almeno un metro oltre il piano di accesso, anche ricorrendo al prolungamento di un solo montante, purché fissato con legatura di reggetta o sistemi equivalenti.
Le scale a mano usate per l'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste l'una in prosecuzione dell'altra.
Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano-parapetto.
( arresto fino a 3 mesi o ammenda da € 258,23 a € 1.032,91 )

Art. 4 comma 5 lett.b D.Lvo 626/94 mod. D.L.vo 242/96
aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
( arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 1.549,37 a € 4.131,65 )
Art. 35 comma 5 D.Lvo 626/94 mod. D.L.vo 242/96
Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro si assicura che:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all'uopo incaricati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato è qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti.
( arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 1.549,37 a € 4.131,65 )

Art. 38 D.Lvo 626/94 mod. D.L.vo 242/96
Il datore di lavoro si assicura che:
a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro;
b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'art. 35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato
e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone.
( arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 1.549,37 a € 4.131,65 )

Conclusioni
Da quanto innanzi esposto possiamo dire che, al momento, le scale portatili già esistenti prima del 23 Marzo 2000 devono rispondere ai requisiti di cui ai DD.PP.RR. 547/55 e
164/56, mentre quelle immesse sul mercato dopo tale data, devono essere conformi a quanto nel D.M.23 Marzo 200 e precisamente alle norme UNI EN 131-1 e 2 .
Facciamo infine rilevare che il D.M. 23 Marzo 2000 si applica per tutte le scale portatili, anche per quelle che comunemente vengono utilizzate per uso domestico.

(1) Norma europea implementata dall’UNI