DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)
Parte IV
SICUREZZA E QUALITA'
Titolo I
SICUREZZA DEI PRODOTTI
Art. 102. Finalita' e campo di applicazione
Parte IV
SICUREZZA E QUALITA'
Titolo I
SICUREZZA DEI PRODOTTI
Art. 102. Finalita' e campo di applicazione
Le scale a mano devono avere le caratteristiche di resistenza stabilite dal decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 .
I pioli devono essere privi di nodi ed incastrati nei montanti, i quali devono essere trattenuti con tiranti
in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche
un tirante intermedio.
È vietato l'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti.
18. Scale semplici portatili.
Fonte: Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L 228 dell’11 agosto 1992
Attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
GU n. 92 del 20-4-1995
note:
Entrata in vigore del decreto: 5/5/1995
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'art. 43, recante la delega al Governo per l'attuazione della direttiva 92/59/CEE del Consiglio del 29 giugno 1992 relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
Scala con fune 3 rampe 12 gradini
Scala con fune 3 rampe 16 gradini
Scala con fune 3 rampe 14 gradini
Scala con fune 3 rampe 10 gradini
Scala con fune 2 rampe 10 gradini