Normativa scale con gabbia di protezione alla marinara

LA SCALA con gabbia di protezione detta “ALLA MARINARA”

La scala in alluminio fissa a pioli viene utilizzata prevalentemente per accedere con maggior sicurezza a qualsiasi luogo sopraelevato. Questa tipologia di scala viene costruita, solitamente, in verticale ma può anche presentare una inclinazione non inferiore ai 75°. Proprio per questa sua caratteristica strutturale l'utilizzo della scala in alluminio alla marinara può causare, per coloro che la utilizzano, un particolare rischio di caduta dall’alto.

Per diminuire tale probabilità di infortunio, nell’articolo n. 17 del DPR n. 547 del 27 aprile 1955 intitolato “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” viene precisato che le “scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da metri 2,50 dal pavimento o dai scaripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata.”

Per evitare ulteriori rischi si consiglia, a coloro che utilizzano tale scala, di non trasportare carichi troppo pesanti e di reggersi saldamente, con entrambe le mani, esclusivamente ai rispettivi pioli, per garantirne così una maggiore stabilità di salita.

Possiamo comprendere dallo stesso articolo 17 del DPR del 1955 che, per migliorare la sicurezza di un lavoratore in quota, “quando l’applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all’esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro”.

Il successivo Decreto Ministeriale del 27/03/1998 intitolato “Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di un sistema di sicurezza anticaduta montato su una scala fissa metallica ad un montante specifica le caratteristiche tecniche di sicurezza del sistema anticaduta con la relativa scala ed indica le modalita' per l’esecuzione delle prove”. Il sistema di anticaduta, come viene espressamente descritto al punto 3, é costituito da una attrezzatura di sicurezza consistente essenzialmente in una guida fissa (ad esempio una rotaia), in un dispositivo di presa che collega la cintura di protezione alla guida e da un dispositivo di sicurezza contro l'uso improprio del sistema stesso.

In un secondo momento anche la Commissione Europea nel 2006 si è interessata alla sicurezza di questa scala e l’ha classificata come un dispositivo non propriamente anticaduta in riferimento alla norma EN ISO 14122-4:2004, come si può leggere nella nota n. 5 della “Decisione della Commissione del 27 ottobre 2006” che qui riportiamo di seguito:

Specificamente, la soluzione tecnica descritta nella norma EN ISO 14122-4:2004 —dispositivo per arrestare la caduta — non impedisce una caduta da una scala fissa. Essa limita solo le conseguenze di una caduta e richiede l’azione intenzionale dell’operatore per attivare il dispositivo di protezione individuale (DPI).

Nello stesso documento vi compaiono altre motivazioni che possiamo elencarle brevemente:
nota (4) – Non rispettano i requisiti essenziali 1.1.2 (b) (principi di integrazione della sicurezza), 1.5.15 (rischio di scivolamento, di sganciamento o di caduta)
nota (6) – I dispositivi per arrestare la caduta presentano vari notevoli difetti
nota (7) – Contravvenendo al requisito essenziale [...] pongono i requisiti delle misure integrate di difesa (gabbia) allo stesso livello di quelli adatti solo ai rischi residui (DPI).

In ogni caso le scale con gabbia debbono essere progettate e realizzate in ossequio al disposto di cui all'articolo 113 del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro, il Dlgs 81/08 il quale dispone che le scale verticali fissate a parete, come le scale con gabbia e tutte le scale con angolo di inclinazione superiore ai 75 gradi debbano essere provviste di una solida gabbia metallica con aperture tali da impedire la caduta accidentale di una persona (verso lesterno). La gabbia deve avere un diametro massimo di 60 cm e deve partire dai 2,5 metri da terra; La scala deve essere posta ad almeno 15 cm dal muro; Ove la gabbia possa costituire un intralcio debbbono essere attuate in luogo della gabbia altre misure per impedire la caduta accidentale dell'operatore per un tratto superiore ad un metro.

Le scale con gabbia di protezione possono essere soggette a normativa regionale; viene quindi consentito alle Regioni di poter legiferare o meno in materia.
Alcune regioni hanno provveduto in tale senso.
REGIONE VENETO: allegato B alla DGR n° 97 del 31.01.2012
Se l'accessoad una copertura avviene tramite una scala fissa a pioli di altezza maggiore ai 5 ml e posta in verticale o con inclinazione superiore ai 75°, in tale caso la scale deve avere:
- un sistema di funi o rotaie di guida ove agganciare i DPI anti caduta;
ovvero
-solida gabbia metallica di protezione, a partire da una altezza di 2,50 metri, avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno come disposto dal TU;
Devono quindi essere disposte piattaforme di riposo ogni 4 metri, con superficie sufficiente a permettere l’appoggio completo di due piedi e tale da consentire di stare in piedi comodamente; devono altresì essere presenti sbarramenti che ne impediscano l’uso alle persone non autorizzate come i cancelletti anti intrusione lucchettabili.
parete della gabbia opposta al piano dei pioli che non disti da questi più di 0,60 metri;

Scarica l'estratto originale della Regione Veneto

FONTI LEGISLATIVE

ART.17 del DPR 547/55
1. Le scale a pioli di altezza superiore a m. 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da metri 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno.2. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm. 60.
3. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala e` fissata.
4. Quando l’applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all’esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.

TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
CAPO II – NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA SEZIONE II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 113. Scale
1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.
2. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.
3. Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio. E' vietato l'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti. Esse devono inoltre essere provviste di:
a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;
b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala.
4. Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richieste le misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b) del comma 3. Le scale a mano usate per l'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste l'una in prosecuzione dell'altra. Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto.
5. Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.
6. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l'impiego e secondo i seguenti criteri:
a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;
b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;
c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;
e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;
f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.
7. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.
8. Per l'uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all'italiana o simili), oltre quanto prescritto nel comma 3, si devono osservare le seguenti disposizioni:
a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;
b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;
c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;
d) durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.
9. Le scale doppie non devono superare l'altezza di m 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.
10. E' ammessa la deroga alle disposizioni di carattere costruttivo di cui ai commi 3, 8 e 9 per le scale portatili conformi all'allegato XX.

Decreto Ministeriale del 27/03/1998
Riconoscimento di conformita' alle vigenti norme di un sistema di sicurezza anticaduta montato su una scala fissa metallica ad un montante. pubblicato su : Gazzetta Ufficiale Italiana n° 102 del 05/05/1998

TESTO

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DELLA SANITA' e IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 28, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'art. 14 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, concernente il riconoscimento di conformita' alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;

Visto l'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, che stabilisce i requisiti che debbono avere le scale fissi a pioli;

Ravvisata l'opportunita' di procedere al riconoscimento di conformita' alle vigenti norme di un nuovo sistema anticaduta in considerazione dei rischi connessi all'uso di dette scale in deroga al citato art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

Visto l'esito delle prove effettuate dall'ISPESL presso il Centro ricerche di Monteporzio Catone;

Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli Infortuni e l'Igiene del lavoro;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, di attuazione della direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e successive modifiche e integrazioni;

Attuata la procedura di consultazione della Commissione dell'Unione europea e degli Stati membri ai sensi della direttiva 83/189/CEE modificata dalla direttiva 94/10/CEE.

Decreta:

Art. 1.

1. E' riconosciuta la conformita' alle vigenti norme ai sensi dell'art. 28, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'art. 14, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, dei mezzi e sistemi di sicurezza specificati nell'allegato al presente decreto relativi alla costruzione ed all'impiego di un sistema anticaduta montato su una scala fissa metallica ad un montante.

Art. 2.

1. I componenti dell'attrezzatura di cui all'art. 1 devono essere costruiti, in ogni particolare, a regola d'arte utilizzando materiali idonei di caratteristiche accertate secondo le prescrizioni delle norme di buona tecnica tenendo conto delle sollecitazioni cui e' assoggettata l'attrezzatura; inoltre dovranno risultare conformi ai requisiti di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

1. Le prove contenute nell'allegato possono essere effettuate presso uno dei seguenti "laboratori ufficiali":

laboratorio dell'ISPESL;

laboratori delle Universita' e dei Politecnici dello Stato;

laboratori di Istituti tecnici di Stato, riconosciuti ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086;

laboratori autorizzati con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita';

laboratori dei Paesi membri dell'Unione europea o dei paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti dai rispettivi Stati.

Art. 4.

1. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti devono disporre ed esigere che i lavoratori durante l'uso dell'attrezzatura di cui al presente decreto osservino le norme di sicurezza e usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.

2. E' fatto obbligo ai lavoratori di osservare le misure disposte dal datore di lavoro ai fini della sicurezza.

Art. 5.

1. Il mancato rispetto di una qualsiasi delle prescrizioni contenute nel presente decreto comporta l'inefficacia delle deroghe ivi previste.

Art. 6.

1. L'attrezzatura di cui all'art. 1 e' riconosciuta ed ammessa se legalmente fabbricata o commercializzata in altro Paese membro dell'Unione europea o nei paesi aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, in modo da garantire un livello di sicurezza equivalente a quello garantito sulla base delle disposizioni, specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in materia.

ALLEGATO SISTEMA DI SICUREZZA ANTICADUTA MONTATO SU UNA SCALA FISSA METALLICA AD UN MONTANTE.

1. Finalita'.

1.1. Scopo della presente norma tecnica e' quello di fornire i requisiti di sicurezza che deve avere un sistema anticaduta montato su una scala fissa metallica ad un montante in sostituzione della gabbia metallica prevista dall'art. 17 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547.

1.2. La presente norma specifica le caratteristiche tecniche di sicurezza del sistema anticaduta con la relativa scala ed indica le modalita' per la esecuzione delle prove.

2. Campo di applicazione.

2.1. La presente norma tecnica si applica alle attrezzature di sicurezza che sono montate su scale metalliche di risalita o di discesa fisse, ad un montante, verticali oppure con una inclinazione - rispetto al piano orizzontale - superiore a 75 gradi.

2.2. Le attrezzature di sicurezza sono sempre accompagnate da una cintura di sicurezza conforme al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.

3. Definizioni.

3.1. Un sistema anticaduta e' una attrezzatura di sicurezza consistente essenzialmente in una guida fissa (ad esempio una rotaia), in un dispositivo di presa che collega la cintura di protezione alla guida e da un dispositivo di sicurezza contro l'uso improprio del sistema stesso.

3.2. Un dispositivo di presa e' un dispositivo mobile che viene inserito nella guida con la funzione di impedire la caduta dell'operatore; puo' inoltre essere dotato di un raccordo intermedio che lo collega all'occhiello di presa della cintura di sicurezza.

3.3. Un raccordo intermedio (ad es. fune, nastro, catena ecc.) e' quella parte del sistema anticaduta che collega il dispositivo di presa agli occhielli della cintura di sicurezza.

3.4. Una guida o montante e' un elemento rigido (ad. es. una rotaia), opportunamente sagomato, su cui e' agganciato - ma puo' scorrere - un dispositivo di presa.

La guida puo' essere equipaggiata con sostegni per l'ancoraggio ad una struttura portante fissa e puo' anche costituire il montante di una scala a pioli.

3.5. Punto d'inserimento e di disinserimento e' quella parte della guida ove per accedere o lasciare la scala viene inserito o tolto il dispositivo di presa.

3.6. Un dispositivo contro l'uso improprio del sistema di sicurezza e' quella parte del sistema che rende obbligatorio l'uso completo dell'attrezzatura da parte di un addetto ed impedisce, ad un estraneo, l'utilizzazione della scala.

4. Caratteristiche tecniche di sicurezza.

4.1. La guida deve essere rigida e realizzata in modo da consentire il movimento verso l'alto o verso il basso del dispositivo di presa che peraltro non deve poter entrare ne' uscire dalla guida se non attraverso i punti di inserimento o disinserimento.

4.2. La conformazione della guida o del dispositivo di presa o di entrambi deve essere tale che solo un azionamento volontario e continuo puo' consentire la salita o la discesa; in qualsiasi altra condizione il dispositivo di presa si deve, entro un breve intervallo, bloccare in modo stabile.

4.3. Il sistema anticaduta deve essere realizzato in modo tale da non permettere un collegamento del dispositivo di presa alla guida in modo difforme da come previsto dal costruttore.

4.4. Per limitare l'altezza di caduta dell'operatore la lunghezza del raccordo intermedio, misurata all'esterno della guida deve essere al massimo mm 300.

4.5. I punti di inserimento e disinserimento debbono essere facilmente accessibili e l'operazione di attacco o distacco della guida deve poter avvenire quando l'operatore e' in una posizione comoda e sicura.

4.6. Il sistema anticaduta, nel suo complesso e nelle singole parti, deve poter resistere alle sollecitazioni statiche ed a quelle dinamiche cui puo' essere sottoposto durante il suo finanziamento.

4.7. Il dispositivo contro l'uso improprio del sistema di sicurezza deve avere i seguenti requisiti:

impedire a chiunque, inclusi i non addetti, di effettuare la salita o la discesa qualora il dispositivo di presa non sia stato inserito nella guida;

avere il vincolo di impedimento alla salita ad una altezza da terra non superiore a cm 250;

permettere la salita o la discesa anche a piu' di una persona contemporaneamente;

essere disinserito in modo automatico o semiautomatico;

rendere obbligatorio il reinserimento del dispositivo stesso una volta che il sistema sia stato utilizzato.

5. Prodotto.

5.1. L'attrezzatura di cui all'art. 1 deve riportare in modo visibile ed indelebile le seguenti indicazioni:

nome o marchio del costruttore;

denominazione commerciale del tipo (eventuale);

anno di costruzione.

Deve inoltre essere accompagnata da un libretto in lingua italiana in cui sono riportati:

una breve descrizione dei principali elementi costitutivi presenti;

tutte le informazioni ed i disegni (ove occorrano) per una installazione appropriata e per una manutenzione efficiente del sistema.

In particolare il libretto dovra' contenere le seguenti indicazioni:

controllo, prima di ogni impiego del dispositivo di presa, del raccordo intermedio, della parte iniziale della guida e del punto di inserimento;

obbligo di fissare il dispositivo di presa direttamente al raccordo intermedio od agli occhielli di presa della cintura;

uso del dispositivo anticaduta insieme ad una cintura di arresto conforme al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 (la cintura deve essere provvista nella parte anteriore di un occhiello di presa);

divieto di adoperare un dispositivo anticaduta danneggiato;

obbligo di controllo del sistema anticaduta da parte del personale esperto dopo l'intervento del dispositivo di presa (e cioe' in caso di caduta) e comunque almeno una volta ogni anno.

5.2. Dati di identificazione.

Il sistema anticaduta, nelle sue componenti principali, deve essere marchiato con il nome o il marchio del costruttore o dell'importatore e con il tipo e l'anno di costruzione in posizione visibile ed in modo duraturo (ad es. con incisione). Qualora esista il rischio che un dispositivo di presa, costruito per lavorare in un certo verso, possa essere installato in modo sbagliato sullo stesso dovra' essere indicata, in modo visibile e duraturo, la direzione di posizionamento.

5.3. Documenti tecnici.

Il costruttore deve fornire insieme all'attrezzatura i disegni tecnici quotati, in scala non superiore ad 1:10, di tutte le parti principali del sistema, le caratteristiche dei materiali impiegati ed una relazione di calcolo degli ancoraggi. Questi ultimi dovranno essere in grado di sopportare, con un fattore di sicurezza pari a 2, una forza di almeno 5,0 KN.

5.4. Oltre alle prove di cui al punto 6 dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il dispositivo di sicurezza contro l'uso non autorizzato della scala deve essere costruito ed installato in modo da essere protetto contro le normali manomissioni e deve essere tale da non essere a sua volta causa del pericolo;

b) i terminali liberi dei pioli devono avere una delimitazione laterale che impedisca al piede di scivolare: ad esempio una piegatura la cui altezza deve essere almeno di mm 20 misurata da parte superiore della superficie di appoggio;

c) i pioli devono essere del tipo antisdrucciolo e conformati in modo da limitare l'accumulo di fango;

d) i pioli devono distare non meno di 150 mm dalla struttura a cui e' ancorata la scala;

c) le superfici di appoggio delle eventuali piattaforme di riposo devono offrire sufficiente spazio per due piedi ed avere la possibilita' di stare in piedi comodamente; esse devono essere in grado di sopportare un carico di 4 KN e non devono ostacolare la salita o la discesa dell'operatore;

f) i tratti esterni, a sbalzo, della guida devono essere adeguatamente resistenti.

6. Prove.

Per consentire l'effettuazione delle prove il richiedente deve fornire all'istituto od ente collaudatore un sistema anticaduta comprendente una guida (incluso un raccordo) lunga almeno m 5,0, due dispositivi di presa, un dispositivo di sicurezza contro l'uso improprio del sistema, una cintura di protezione conforme al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 (con occhiello di presa anteriore) e tutte le parti accessorie necessarie alla sua reale utilizzazione.

6.1. Prova di funzionamento dell'anticaduta.

Dopo aver applicato il dispositivo di presa alla guida un operatore, agganciato tramite la cintura di sicurezza, deve poter agevolmente salire e scendere lungo la guida anche adoperando una sola mano.

6.2. Prova del dispositivo di sicurezza contro l'uso improprio della scala.

Si dovra' verificare che il dispositivo in questione impedisca fisicamente la salita e la discesa sia alle persone estranee sia all'operatore che non faccia uso del dispositivo di presa.

6.3. Prova dinamica del dispositivo di presa.

La prova di resistenza e di verifica dello spazio di caduta viene eseguita con un sacco pieno di sabbia imbracato con una cintura di sicurezza con l'occhiello posto a 2/3 della sua altezza.

Il sacco, di peso pari a kg 120 + 1, tramite l'occhiello e' agganciato al dispositivo di presa ed e' sollevato fino a distendere il raccordo tra il sacco stesso e la guida; viene quindi lasciato cadere non meno di 3 volte per ogni posizione del dispositivo di presa sulla guida. Dovranno essere provate la sezione ove avviene la giunzione del montante. Durante la prova sia il dispositivo di presa sia la guida non si devono staccare o lesionare in alcuna parte ed inoltre devono mantenere inalterato il proprio funzionamento.

Dopo ogni prova si rileva l'efficacia del dispositivo di presa misurando lo spazio percorso dal dispositivo stesso lungo la guida, tale valore sommato a due volte il raccordo intermedio deve essere sempre inferiore od uguale a mm 850; non si deve riscontrare infine alcun danneggiamento visibile sull'intero sistema.

6.4. Prova di resistenza del sistema di collegamento del piolo alla guida.

Poiche' il collegamento tra piolo e guida deve resistere ad una forza verticale di 1,5 KN, agente secondo il piano della scala, si deve applicare, ad una distanza di 300 mm, una forza crescente da 0 a 2,6 KN; questa viene mantenuta per 5 minuti a tale valore massimo.

(Fattore di sicurezza pari a 1,75 : 1,75 x 1,5 KN = 2,6 KN).

Terminata la prova si smonta il piolo e si controlla visivamente che non vi siano deformazioni permanenti sul sistema di collegamento. Dovranno essere effettuate n. 3 prove.

6.5 Prova di resistenza del piolo.

Il piolo viene sottoposto a carichi crescenti, applicati ad 1/3 dell'estremo libero della singola parte a sbalzo, ripartendo il carico su un tassello di legno duro spesso mm 25 e lungo mm 60. I carichi e le modalita' di esecuzione della prova devono essere conformi al punto 6. 4 con un numero complessivo di 3 prove; non si devono riscontrare rotture o deformazioni permanenti.

6.6. Prova di resistenza meccanica della guida.

Si prende una tratta del montante pari alla massima distanza prevista degli ancoraggi, includendo l'eventuale raccordo, e si pone in orizzontale appoggiandolo alla estremita'; si carica in mezzeria procedendo gradualmente con pesi di 20 kg per volta sino ad arrivare ad un peso di 100 kg che viene mantenuto per 5 minuti; allo scarico non si debbono rilevare a vista ne' rotture ne' deformazioni permanenti. La prova deve essere ripetuta n. 3 volte sullo stesso provino.

6.7. Prova di resistenza della piattaforma di riposo.

Si applica sulla piattaforma, nelle posizioni piu' sfavorevoli, un carico verticale di 4 KN e si mantiene per 5 minuti; la prova viene ripetuta 3 volte ponendo il carico in 3 posizioni diverse e, alla fine del ciclo non si devono riscontrare, a vista, rotture o deformazioni permanenti.

L 299/30
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
28.10.2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 ottobre 2006
di non pubblicare il riferimento della norma EN ISO 14122-4:2004 «Sicurezza del macchinario —
Mezzi di accesso permanenti al macchinario — Parte 4: Scale fisse» conformemente alla direttiva
98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2006) 5062]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/733/CE)
(4) Esaminata la norma EN ISO 14122-4:2004, la Commissione ha riconosciuto che le specifiche di cui ai punti 4.3.2 (scelta del tipo di dispositivo di protezione dalle cadute), 6.2 (istruzioni per l’uso) e 6.3 (marcatura) non rispettano i requisiti essenziali 1.1.2 (b) (principi di integrazione della sicurezza), 1.5.15 (rischio di scivolamento, di sganciamento o di caduta) e 1.6.2 (accesso a posizionidi funzionamento e a punti di manutenzione) dell’alle-
gato I alla direttiva 98/37/CE.
(5)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
Specificamente, la soluzione tecnica descritta nella norma EN ISO 14122-4:2004 — dispositivo per arrestare la caduta — non impedisce una caduta da una scala fissa. Essa limita solo le conseguenze di una caduta e richiede l’azione intenzionale dell’operatore per attivare il dispositivo di protezione individuale (DPI).
(6) I dispositivi per arrestare la caduta presentano vari notevoli difetti. Innanzitutto, impongono vincoli all’operatore. Gli operatori, soprattutto quelli che eseguono frequenti operazioni di manutenzione, possono non munirsi di DPI prima di usare una scala fissa. Essi danno poi luogo a rischi secondari se l’operatore cade e colpisce parti fisse della macchina o dell’impianto, se non c’è spazio sufficiente sotto l’operatore. È necessario inoltre che tale spazio sgombro sia più ampio di quello chiuso richiesto da una cabina. In terzo luogo, essi rappresentano un vincolo organizzativo per le imprese (gestione di DPI, esigenze di compatibilità tra DPI e sistema d’ancoraggio). Tali vincoli possono dar luogo a disfunzioni e queste a infortuni.
(7) Contravvenendo al requisito essenziale 1.1.2 (b) dell’allegato I della direttiva 98/37/CE, i punti 4.3.2, 6.2 e 6.3 della norma EN ISO 14122-4:2004 pongono i requisiti delle misure integrate di difesa (gabbia) allo stesso livello di quelli adatti solo ai rischi residui (DPI).
(8) Lo scopo di una norma come EN ISO 14122-4:2004 è di trattare un aspetto della sicurezza in una vasta gamma di macchinari e non in casi specifici. Se non si possono soddisfare interamente i requisiti essenziali 1.1.2, 1.5.15 e 1.6.2 dell’allegato I della direttiva 98/37/CE per un tipo specifico di macchinari, una norma per tale tipo di macchinari potrà precisare le misure alternative da adottare. visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento dellelegislazioni degli Stati membri relative alle macchine (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,visto il parere del Comitato permanente istituito a norma dell’articolo 5 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle norme sui servizi della Società dell’informazione (2), considerando quanto segue:
(1) La direttiva 98/37/CE prevede che il macchinario possa essere commercializzato e messo in funzione solo se non compromette la sicurezza di persone, animali domestici o merci una volta correttamente installato, mantenuto e usato per i fini previsti.
(2) Quando una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata, il cui riferimento sia stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, copre uno o più requisiti essenziali relativi alla salute e alla sicurezza di cui all’allegato I della direttiva 98/37/CE, si presume che la macchina costruita conformemente a tale norma soddisfi le prescrizioni essenziali interessate.
(3) Nei confronti della norma EN ISO 14122-4:2004, approvata dal Comitato europeo per la normalizzazione (CEN) in data 18 marzo 2003, il cui riferimento non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la Francia ha sollevato un’obiezione formale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 98/37/CE.
(1) GU L 207 del 23.7.1998, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 98/79/CE (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1).
(2) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.28.10.2006
(9) IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Il riferimento della norma EN ISO 14122-4:2004 non va dunque pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 299/31
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2006.
Articolo 1
Il riferimento della norma EN ISO 14122-4:2004 «Sicurezza del macchinario — Mezzi di accesso permanenti al macchinario — Parte 4: Scale fisse» non va pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Per la Commissione Günter VERHEUGEN Vicepresidente