DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n.115

Attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

GU n. 92 del 20-4-1995

note:
Entrata in vigore del decreto: 5/5/1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'art. 43, recante la delega al Governo per l'attuazione della direttiva 92/59/CEE del Consiglio del 29 giugno 1992 relativa alla sicurezza generale dei prodotti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1995;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1995;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, delle finanze e della sanita';

E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Obiettivi e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto sono intese a garantire che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano laddove non esistono, nella normativa vigente, disposizioni specifiche sulla sicurezza dei prodotti; in particolare:
a) se una normativa specifica disciplina gli obblighi di sicurezza di un prodotto, gli articoli 2, 3 e 4 non si applicano a tale prodotto;
b) se una normativa specifica disciplina solo taluni requisiti di sicurezza o categoria di rischio di un prodotto, le disposizioni del presente decreto si applicano solo per gli aspetti non disciplinati.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123.

Scopo della presente normativa è di garantire che i prodotti, ivi incluse anche le scale in alluminio, immessi sul mercato siano sicuri ; le sue disposizioni hanno carattere generale e quindi si applicano dove non esistono, nella legislazione vigente, disposizioni specifiche sulla sicurezza dei prodotti. Infatti se una legge specifica dovesse disciplinare gli obblighi di sicurezza di un prodotto, gli art. 2, 3 e 4 non si applicano a tale prodotto ; ha anche un caratterre residuale: se una normativa specifica dovesse regolare solo alcuni requisiti di sicurezza o categoria di rischio di un prodotto, il decreto in questione si applica solo per gli aspetti non disciplinati.
Il D.P.R. 115/95 si affianca al D.P.R. 224/88 ma non si sovrappone ad esso, in quanto prevede un diverso sistema di intervento dello Stato : quello del controllo amministrativo ex ante sulla sicurezza delel scale in alluminio, rispetto alla opssibile reazione civilistica risarcitoria ex post.

Art. 2.
Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) prodotto: il prodotto nuovo, di seconda mano o rimesso a nuovo destinato al consumatore o suscettibile di essere utilizzato da consumatore, ceduto a titolo oneroso o a titolo gratuito nell'ambito di un'attività commerciale; tuttavia le disposizioni del presente decreto non si applicano al prodotto di seconda mano ceduto come pezzo d'antiquariato o come prodotto da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il cedente ne informi per iscritto il cessionario;
b) prodotto sicuro: il prodotto che, in condizioni di uso normale o ragionevolmente prevedibile, compresa la durata, non presenta alcun rischio oppure presenta unicamente rischi minimi compatibili con l'impiego del prodotto o considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone, in funzione, in particolare, dei seguenti elementi:
1) caratteristiche del prodotto, in particolare composizione, imballaggio, modalità di assemblaggio e di manutenzione;
2) effetto del prodotto su altri prodotti, quando è ragionevolmente prevedibile il loro uso congiunto;
3) presentazione del prodotto, etichettatura, eventuali istruzioni per l'uso, eliminazione nonché qualsiasi altra indicazione o informazione fornita dal produttore;
4) categorie di consumatori che si trovano in condizioni di maggiore rischio nell'utilizzazione del prodotto, con particolare riguardo ai minorenni;
c) prodotto pericoloso: il prodotto che non risponde alla definizione di "prodotto sicuro" ai sensi della lettera b); la possibilità di raggiungere un livello di sicurezza superiore a quello della normativa vigente o di procurarsi altri prodotti che presentano un rischio minore non costituisce un motivo sufficiente per considerare un prodotto "pericoloso";
d) produttore:
1) il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità europea e qualsiasi altra persona individuabile come tale mediante l'apposizione sul prodotto del nome, del marchio o di altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto;
2) il rappresentante con sede nella Comunità europea, quando il fabbricante ha sede in un Paese terzo, o, in mancanza, l'importatore del prodotto;
3) gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione, quando la loro attività può incidere sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto;
e) distributore: l'operatore professionale della catena di commercializzazione la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto.

LA NOZIONE DI PRODOTTO, DI PRODOTTO SICURO E QUELLA DI PRODOTTO PERICOLOSO.
Il D.P.R. contiene queste tre importanti definizioni sulle quali è bene soffermarsi, perché rispecchiano, senza però ricalcare, quelle contenute nella direttiva 85/374.
Il decreto definisce il prodotto come il prodotto nuovo, di seconda mano o rimesso a nuovo, (scala nuova scala di seconda mano scala rimessa a nuovo) destinato al consumatore o suscettibile di essere utilizzato dal consumatore, ceduto a titolo oneroso o a titolo gratuito nell'ambito di un'attività commerciale. Il decreto non si applica però al prodotto di seconda mano ceduto come pezzo d'antiquariato o come prodotto da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il cedente ne informi per iscritto il cessionario.
Dopo aver dato la definizione di prodotto, la direttiva entra più nello specifico in quanto passa a considerare due particolari categorie di prodotti : il prodotto sicuro e quello pericoloso.
Il primo è inteso come quel prodotto che, in condizioni di uso normale o ragionevolmente prevedibile, compresa la durata, non presenta alcun rischio oppure presenta unicamente rischi minimi compatibili con l'impiego del prodotto o considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone, in funzione di :
a) le caratteristiche del prodotto, in particolare la composizione, l'imballaggio, le modalità di assemblaggio e di manutenzione ;
b) l'effetto del prodotto su altri prodotti, quando è ragionevolmente prevedibile il loro uso congiunto;
c) la presentazione del prodotto l'etichettatura, le eventuali istruzioni per l'uso, l'eliminazione nonché qualsiasi altra indicazione o informazione fornita dal produttore ;
d) le categorie di consumatori che si trovano in condizioni di maggior rischio nell'utilizzazione del prodotto, con particolare riguardo ai minorenni.
Al prodotto sicuro fa da contrappeso il prodotto pericoloso, definito semplicemente come quello che non risponde alla definizione di prodotto sicuro.

Le scale portatili sono da considerarsi prodotti pericolosi.

Le scale portatili sono da molti anni tra le principali cause di infortunio sul lavoro. Nelle statistiche le scale da sole determinano una rilevante percentuale di infortuni mortali, infortuni con invalidità permanente e sono tutt’oggi
al primo posto tra i numerosi agenti di infortunio.
Le cause di questi infortuni sono dovuti sostanzialmente a: per una quota modesta a difetti di costruzione o manutenzione;
nella gran parte dei casi ad un uso sbagliato delle scale.
Si evince che parecchie abitudini nell’uso delle scale sono sbagliate e che molti comportamenti degli utilizzatori sia in ambito lavorativo sia hobbistico/casalingodevono essere corretti.
L’utilizzo improprio delle scale portatili può determinare il rischio di caduta accidentale,oltre al rischio generico di caduta di materiali dall’alto.

In dottrina si distinguono le seguenti tipologie di difetto:
- DI PROGETTAZIONE difformità del design (del progetto) rispetto allo standard (modello ideale) esigibile dal produttore (errata scelta di materiali, errata tecnica di realizzazione): difetto della linea di produzione
- DI FABBRICAZIONE difformità di un singolo prodotto dagli altri esemplari della stessa linea di produzione (onere prova agevolato, basta provare vizi specifici singolo prodotto)
- DI INFORMAZIONE (WARNING DEFECT) immissione del prodotto in commercio senza la necessaria dotazione di istruzioni per il suo uso corretto (sicuro) (v. art. 5 e ss. C. Consumo)
- DA SVILUPPO inosservanza regole tecniche conosciute o conoscibili al momento della fabbricazione (th. del cost of accident: il rischio occulto di danni è una componente del costo di produzione, i.e. il produttore deve
vagliare se appare più conveniente approfondire la ricerca o sopportare eventuali danni imputabili alla pericolosità del bene)

Nel Codice Civile si rinviene il concetto di vizi funzionali
DEFINIZIONI - DIFETTO
art. 1490 vizi che rendono la cosa venduta inidonea all' uso a cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.
art. 1497 mancanza di qualità promesse ovvero quelle essenziali per l' uso a cui è destinata
aliud pro alio (giurisprudenza)
cosa completamente difforme da quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso, assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente, difetti che la rendano inservibile, compromessa la destinazione del bene all'uso che abbia costituito elemento determinante per l'offerta di acquisto.

In base al disposto di cui alla Direttiiva 374/85/CE - DPR 224/1988 (carenza di sicurezza) un prodotto, come una scala portatile, è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze:
la presentazione, l'uso al quale può essere ragionevolmente destinato, il momento della messa in circolazione. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato messo in circolazione successivamente ad esso.

In base al disposto di cui alla Direttiiva 2001/95/CE - DLgs 172/2004 prodotto pericoloso è qualsiasi prodotto che non risponda alla definizione di"prodotto sicuro”. prodotto sicuro è qualsiasi prodotto che, in condizioni di uso normale o ragionevolmente prevedibile,non presenta alcun rischio oppure presenta unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone.

In base al disposto di cui al CODICE DEL CONSUMO -103 – SICUREZZA DEI PRODOTTI - DEFINIZIONI - DIFETTO è un prodotto sicuro quello che in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, non presenti alcun rischio oppure presenti rischi minimi , considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti elementi
- caratteristiche del prodotto (composizione, imballaggio, assemblaggio, installazione e manutenzione)
- effetto del prodotto su altri prodotti , qualora sia ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi
- presentazione, etichettatura, avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione
- categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell'utilizzazione (in particolare minori e anziani).

Art. 3.
Obblighi del produttore e del distributore
1. Il produttore deve immettere sul mercato solo prodotti sicuri.
2. Il produttore deve fornire al consumatore le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei pericoli derivanti dall'uso normale, o ragionevolmente prevedibile, del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze.
3. Oltre quanto previsto al comma 2, il produttore deve adottare misure adeguate in relazione alle caratteristiche del prodotto per consentire l'individuazione dei pericoli connessi al suo uso, come la marcatura del prodotto o della partita di prodotti in modo da poterne consentire l'identificazione singolarmente o per lotti, le verifiche mediante campionamento, l'esame dei reclami presentati e l'informazione dei distributori in merito ai risultati dei controlli.
4. Il produttore, il quale accerta che un prodotto non e' sicuro deve prendere tutte le iniziative necessarie per garantire l'immissione e la presenza sul mercato di prodotti sicuri, ivi compreso, ove necessario e con spese a proprio carico, il ritiro del prodotto dal mercato; l'esito dei controlli svolti deve essere comunicato al distributore qualora siano necessari adempimenti da parte di quest'ultimo ai sensi del comma 5.
5. Il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attivita' per garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare, e' tenuto:
a) a non distribuire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosita' in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualita' di operatore professionale;
b) a favorire il controllo sulla sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi derivanti dall'uso del prodotto al produttore, alle autorita' competenti e collaborando alle azioni intraprese per evitare tali rischi.
6. Il produttore e il distributore sono tenuti a consentire i controlli, conformemente alle modalita' previste e ad assicurare agli incaricati la necessaria assistenza per l'esercizio delle loro funzioni, anche impartendo opportune istruzioni ai propri dipendenti.

IL COORDINAMENTO CON LA DIRETTIVA 85/374.
L'articolo chiave che permette di coordinare le due direttive è l'art. 3.1, che impone al produttore di immettere sul mercato solo prodotti sicuri : questo significa che il prodotto immesso sul mercato può anche essere difettoso,(ad esempio un difetto di fabbricazione - una scala difettosa) ma deve essere sicuro.
Un prodotto difettoso obbliga al risarcimento dei danni; un prodotto pericoloso determina l'applicazione di sanzioni penali e amministrative che sono finalizzate a prevenire l'immissione sul mercato di tali prodotti.
L'art. 10 dispone che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi ovvero che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell'art. 6.3, lett. d), f), g), h), è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Inoltre il produttore o il distributore che omette di fornire agli organi di controllo le informazioni richieste a norma dell'art. 6.3 lett. b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.
Le funzioni delle due direttive sono molto diverse; di conseguenza le nozioni di prodotto pericoloso e di prodotto difettoso vanno interpretate come nozioni legislativamente determinate per gli scopi di due normative distinte. La nozione di pericolosità si rivolge al giudice penale e ai controllori amministrativi, mentre quella di difettosità ha per destinatario il giudice civile.
Se un prodotto pericoloso provoca un danno ai sensi del D.115/95, ciò è irrilevante per il giudice civile, che dovrà valutare l'azione di danno sulla base della nozione di difettosità delineata dal D.P.R. 224/88. Quest'ultima invece non riguarda le valutazioni penali e amministrative proprie del decreto 115/95.
Prima di concludere è però necessario sottolineare che il nostro legislatore ha attuato la direttiva comunitaria in maniera errata, perché essa prevedeva solo un controllo amministrativo e non invece anche sanzioni di natura penale.

LA NOZIONE DI PRODUTTORE, DI DISTRIBUTORE E I LORO OBBLIGHI.
La direttiva prosegue dando le definizioni di produttore e distributore ed elencando in maniera quasi schematica gli obblighi che gravano su ciascuno di loro singolarmente e quelli che invece li accomunano.
Alla figura del produttore il decreto riconduce tre categorie :
1) il fabbricante della scala stabilito nella Comunità europea e qualsiasi altra persona individuabile come tale mediante l'apposizione sul prodotto del nome, del marchio o di altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto ;
2) il rappresentante con sede nella Comunità europea, quando il fabbricante ha sede in un Paese terzo, o, in mancanza, l'importatore del prodotto ;
3) gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione, quando la loro attività può incidere sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto.
Il distributore è invece l'operatore professionale della catena di commercializzazione la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto.
Come accennato sopra, su questi due soggetti gravano una serie di obblighi.
Il produttore infatti deve fornire al consumatore le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei pericoli derivanti dall'uso normale, o ragionevolmente prevedibile, del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze. In più deve adottare misure adeguate in relazione alle caratteristche del prodotto per consentire l'individuazione dei pericoli connessi al suo uso, come la marcatura del prodotto o della partita di prodotti in modo da poterne consentire l'identificazione singolarmente o per lotti, le verifiche mediante campionamento, l'esame dei reclami presentati e l'informazione dei distributori in merito ai risultati dei controlli.
Il produttore, se si accorge che un prodotto non è sicuro, deve prendere tutte le iniziative necessarie per garantire l'immissione e la presenza sul mercato di prodotti sicuri , ivi compreso, ove necessario e con spese a proprio carico, il ritiro del prodotto dal mercato ; l'esito dei controlli svolti deve essere comunicato al distributore qualora siano necessari adempimenti da parte di quest'ultimo.
Dal canto suo invece il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attività per garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri ; nello specifico egli non deve distribuire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale, mentre deve favorire il controllo sulla sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi derivanti dall'uso del prodotto al produttore, alle autorità competenti e collaborando alle azioni intraprese per evitare tali rischi.
Da ultimo bisogna menzionare quegli obblighi che gravano congiuntamente sul produttore e sul distributore, i quali sono tenuti a consentire i controlli, conformemente alle modalità previste e ad assicurare agli incaricati la necessaria assistenza per l'esercizio delle loro funzioni, anche impartendo opportune istruzioni ai propri dipendenti.

Art. 4.
Presunzione e valutazione di sicurezza

1. In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie si presume sicuro il prodotto conforme alla normativa vigente nello Stato membro in cui il prodotto stesso e' commercializzato.
2. In assenza della normativa specifica di cui al comma 1, la sicurezza del prodotto e' valutata in base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono una norma europea o, se esistono, alle specifiche tecniche comunitarie.
3. In assenza delle norme o specifiche tecniche di cui al comma 2, la sicurezza del prodotto e' valutata in base alle norme nazionali emanate dagli organismi nazionali di normalizzazione, ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato ovvero a metodologie di controllo innovative nonche' al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente aspettarsi.
4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 le autorita' competenti adottano le misure necessarie per limitare l'immissione sul mercato o chiedere il ritiro dal mercato del prodotto, se questo si rivela comunque pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore.

LA PRESUNZIONE DI SICUREZZA DEL PRODOTTO.
L'analisi della sicurezza della scala è prevista dall'art. 4.1.
Secondo tale articolo, in mancanza di specifiche disposizioni comunitarie, si presume sicura la scala conforme alla normativa vigente nello Stato membro in cui il prodotto stesso è commercializzato. In mancanza della normativa specifica, la sicurezza della scala è valutata in base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono una norma europea o, se esistono, alle specifiche tecniche comunitarie. In assenza delle norme specifiche o tecniche, la sicurezza dela scala è stimata in base alle norme nazionali emanate dagli organismi nazionali di normalizzazione, ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato ovvero a metodologie di controllo innovative, nonché al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi.
Infine occorresegnalare quali siano le misure che le Autorità competenti e le Amministrazioni debbono prendere per evitare che sul mercato vengano immessi prodotti pericolosi.
Compito delle autorità competenti è di adottare le misure necessarie per limitare l'immissione sul mercato o chiedere il ritiro della scala se questo si rivela comunque pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore.
Alle amministrazioni il decreto affida invece l'incarico di controllare che le scale immesse nel mercato siano sicure; l'elenco delle amministrazioni, degli uffici o organi di cui si avvalgono ed i relativi aggiornamenti sono comunicati alla Commissione europea dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su indicazione dell'amministrazione competente.

Art. 5.
Procedure di consultazione e coordinamento

1. I Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, delle finanze e dei trasporti, competenti per i controlli di cui all'art. 6, provvedono, nell'ambito delle ordinarie disponibilita' di bilancio, alla realizzazione di un sistema di scambio rapido di informazioni attraverso un adeguato supporto informativo in conformita' alle prescrizioni stabilite in sede comunitaria che consenta anche l'archiviazione e la diffusione delle informazioni.

2. I criteri per il coordinamento dei controlli previsti dall'art.

6 sono stabiliti in una apposita conferenza di servizi fra i competenti uffici dei Ministeri di cui al comma 1 da convocare almeno due volte l'anno presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. La conferenza di cui al comma 2 tiene conto anche dei dati raccolti ed elaborati nell'ambito del sistema comunitario di informazione sugli incidenti domestici e del tempo libero.

4. Alla conferenza di cui al comma 2 possono presentare osservazioni gli organismi di categoria della produzione e della distribuzione nonche' le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti operanti a livello nazionale, secondo le modalita' definite dalla conferenza medesima.

Art. 6.
C o n t r o l l i

1. Le amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, secondo le rispettive competenze, controllano che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri; l'elenco delle amministrazioni, degli uffici o organi di cui si avvalgono ed i relativi aggiornamenti sono comunicati alla Commissione europea dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su indicazione della amministrazione competente.

2. Ai fini dell'espletamento dei controlli di cui al comma 1, le amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, possono anche avvalersi di laboratori di prova esterni purche' accreditati almeno secondo le norme della serie UNI EN 45000.

3. Le amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, provvedono, in misura proporzionale alla gravita' del rischio, a:

a) disporre, anche dopo che un prodotto sia stato immesso sul mercato come prodotto sicuro, adeguate verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo stadio dell'utilizzo o del consumo, anche procedendo ad ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso i magazzini di vendita;

b) esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate;

c) prelevare campioni di un prodotto o di una linea di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la rispondenza ai criteri di cui all'art. 4, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;

d) sottoporre l'immissione del prodotto sul mercato a condizioni preventive in modo da renderlo sicuro e disporre l'apposizione sul prodotto di adeguate avvertenze sui rischi che esso puo' presentare;

e) disporre che le persone che potrebbero essere esposte al rischio derivante da un prodotto siano avvertite tempestivamente ed in una forma adeguata, di tale rischio, anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici;

f) vietare, durante il tempo necessario allo svolgimento dei controlli e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni, di fornire, proporre di fornire o esporre un prodotto o un lotto di un prodotto, qualora vi siano indizi precisi e concordanti di un rischio imminente per la salute e l'incolumita' pubblica; la durata della sospensione deve essere precisata nel provvedimento;

g) vietare l'immissione sul mercato di un prodotto o di un lotto di prodotti pericolosi adottando i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza del divieto;

h) disporre, entro un termine perentorio, l'adeguamento del prodotto o di un lotto di prodotti gia' commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal presente decreto, qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e l'incolumita' pubblica;

i) ordinare, a cura del produttore o comunque con spese a suo carico, il ritiro dal mercato e, ove necessario, la distruzione di un prodotto o di un lotto di prodotti, nei casi in cui non sia stato effettuato l'adeguamento richiesto ai sensi del presente articolo, oppure sia accertata la mancanza di conformita' alle norme che fissano i criteri di sicurezza indicati all'art. 4, oppure sia accertata, nonostante tale conformita', la pericolosita' del prodotto e sussista un grave ed immediato rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori.

4. Le misure di cui al comma 3 possono riguardare, rispettivamente:

a) il produttore;

b) il distributore, e, in particolare, il responsabile della prima immissione in commercio;

c) qualsiasi altro detentore del prodotto a fini commerciali, qualora cio' sia necessario al fine di collaborare alle azioni intraprese per evitare i rischi derivanti dal prodotto stesso.

5. Il produttore procede all'adeguamento del prodotto, ove richiesto, e agevola le operazioni di ritiro, anche mediante avvisi ovvero comunicazioni ai detentori, ove individuabili.

6. Per armonizzare l'attivita' di controllo con quella attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio, con decreto del Ministro dell'interno si provvedera', nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, al riordino del centro studi ed esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'espletamento delle attivita' di normazione, certificazione e controllo dei prodotti in materia di sicurezza dall'incendio.

7. Il Ministero della sanita', ai fini degli adempimenti comunitari derivanti dalle norme sulla sicurezza dei prodotti e dal presente decreto, si avvale anche dei propri uffici di sanita' marittima, aerea e di confine terrestre nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

8. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale, a meno che la loro divulgazione sia necessaria alla tutela della salute e dell'incolumita' pubblica.

Art. 7.
Disposizioni procedurali

1. Il provvedimento, che limita l'immissione sul mercato di un determinato prodotto o ne dispone il ritiro, deve essere adeguatamente motivato e comunicato agli interessati entro tre giorni dalla data di adozione, con l'indicazione del termine e della autorita' cui e' possibile ricorrere.

2. Fatti salvi i casi di grave ed immediato pericolo per la pubblica incolumita', prima dell'adozione delle misure di cui all'art. 6, comma 3, agli interessati deve essere consentito di partecipare alle fasi del procedimento amministrativo ed agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, in base agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; in particolare, gli interessati possono presentare alla autorita' competente osservazioni scritte e documenti.

3. Gli interessati possono presentare osservazioni scritte anche in seguito all'emanazione del provvedimento, quando non hanno partecipato al procedimento.

Art. 8.
Notificazione e scambio di informazioni

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato notifica alla Commissione europea i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 3, lettere d), e), f), g) e h), fatta salva l'eventuale normativa comunitaria specifica vigente sulla procedura di notifica.

2. La notifica di cui al comma 1 non e' necessaria quando il provvedimento adottato riguarda un rischio limitato al territorio nazionale.

3. I provvedimenti di cui all'art. 6, comma 3, lettere d), e), f), g) e h), adottati senza gli adempimenti di cui all'art. 7, comma 2, nei casi di grave ed immediato pericolo per la pubblica incolumita' allo scopo di impedire, limitare o sottoporre a particolari condizioni l'eventuale commercializzazione o l'uso di un prodotto o di un lotto di prodotti, devono essere comunicati immediatamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ne informa tempestivamente la Commissione europea.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica tempestivamente alle amministrazioni competenti le informazioni tenendo conto dell'allegato alla direttiva n. 92/59/CEE, del 29 giugno 1992.

5. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, le amministrazioni che adottano i provvedimenti, devono darne immediata comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; analoga comunicazione deve essere data a cura delle cancellerie delle preture, dei tribunali e delle corti di appello ovvero delle segreterie giudiziarie istituite presso le corti di appello relativamente ai provvedimenti, sia a carattere provvisorio, sia a carattere definitivo, emanati dagli organi giudiziari nell'ambito degli interventi di competenza.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica immediatamente all'amministrazione competente le misure stabilite dalla Commissione europea in ordine alla commercializzazione del prodotto ai fini della loro esecuzione da effettuarsi entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione.

7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica tempestivamente le convocazioni delle riunioni del comitato d'urgenza previsto nell'allegato alla direttiva n. 92/59/CEE, del 29 giugno 1992 alle amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, che trasmettono le eventuali informazioni e provvedono all'eventuale designazione di esperti per la partecipazione al comitato stesso.

Art. 9.
Responsabilita' del produttore

1. Sono fatte salve le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224.

Art. 10.
S a n z i o n i

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi ovvero che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell'art. 6, comma 3, lettere d), f), g) e h), e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

2. Il produttore o il distributore che omette di fornire agli organi di controllo le informazioni richieste a norma dell'art. 6, comma 3, lettera b), e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 17 marzo 1995

SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro
MASERA, Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea
CLO', Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
AGNELLI, Ministro degli affari esteri
MANCUSO, Ministro di grazia e giustizia
BRANCACCIO, Ministro dell'interno
TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FANTOZZI, Ministro delle finanze
GUZZANTI, Ministro della sanita'

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

CONCLUSIONE.
La disciplina introdotta con la direttiva 92/59, nelle intenzioni del legislatore comunitario, avrebbe dovuto completare la D. 85/374, anche se manca un effettivo coordinamento tra i due testi a livello nazionale. La D. 92/59, esplicando i suoi effetti in campo essenzialmente pubblicistico, ha spostato la tutela nei confronti del danno da prodotto da un controllo successivo di tipo risarcitorio a uno preventivo.
Alle autorità competenti sono attribuiti incisivi poteri di controllo (possibilità di effettuare ispezioni e di prelevare campioni da sottoporre ad analisi) sia prima della commercializzazione che nella fase successiva. Le pubbliche autorità possono assumere informazioni dalle parti interessate, sottoporre l'immissione del prodotto sul mercato a condizioni preventive per renderlo sicuro e disporre l'apposizione sul prodotto di avvertenze sui suoi rischi e infine prevedere che le persone che potrebbero essere esposte al rischio siano avvertite per tempo, anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici.
Alla luce del decreto legislativo n. 115 del 1995 viene ad assumere un nuovo significato quanto previsto dal 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. n. 224, dal quale si desume che il criterio di difettosità non può derivare dalla semplice constatazione dell'esistenza in commercio di un prodotto più sicuro. Lo stesso dicasi per l'art. 5.1 lett. c), il quale dispone che la difettosità va valutata tenendo conto del "tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione", collegato all'art. 6E. Quest'ultimo dispone che la responsabilità è esclusa se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il bene, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso ed è chiaro il riferimento ai c.d. "rischi di sviluppo".
La nuova normativa induce ad una diversa considerazione dell'art. 6E, perché ora il produttore, dopo aver immesso il prodotto sul mercato, diventa garante, ex lege, della sua non difettosità.
La direttiva 85/374/CEE blocca l'indagine sulla responsabilità del produttore al momento della commercializzazione del prodotto, mentre la direttiva 92/59/CEE considera il comportamento dei soggetti coinvolti nella produzione e distribuzione dei prodotti anche dopo l'introduzione sul mercato.
Lo stacco temporale determinato dalla messa in commercio del prodotto viene superato dalla previsione dell'onere del ritiro dal mercato. Se, di conseguenza, il produttore viene a conoscenza della dannosità di un bene da lui fabbricato e posto in commercio e non informa i consumatori o non provvede a modificarlo o a ritirarlo dal mercato, gli potrà essere rimproverto di aver messo in commercio un prodotto non sicuro, con la conseguenza che l'esimente prevista per i rischi di sviluppo viene ad essere notevolmente ridimensionata. [6]
Proprio quest'ultima affermazione consentirebbe di superare l'argomento degli oppositori della risk development defence secondo cui, in mancanza di una responsabilità oggettiva per i danni non conoscibili al momento della commercializzazione, il produttore potrebbe divenire arbitro della sua responsabilità.
Ad ogni modo la possibilità di considerare il comportamento del produttore successivamente alla commercializzazione del prodotto si era però già prospettata al legislatore nazionale nel momento del recepimento della stessa D. 85/374/CEE. Il progetto di decreto legislativo prevedeva infatti un'ulteriore disposizione a completamento dell'art. 6, lett. e), secondo cui "... se il produttore dopo la messa in circolazione del prodotto, abbia conosciuto o avrebbe dovuto conoscere la sua pericolosità, è responsabile secondo le norme del codice civile se omette di adottare le misure idonee ad evitare il danno, quale l'informazione al pubblico, l'offerta del richiamo per revisione e l'offerta di ritiro del prodotto". Non si conoscono però i motivi della sua eliminazione dal testo finale. Come è stato però già rilevato, la soluzione di utilizzare la normativa del c.c. per disciplinare la responsabilità del produttore nella fase successiva all'immissione del prodotto sul mercato non appare soddisfacente.
A differenza di quanto previsto nel progetto di decreto italiano, la disciplina prevista nella D. 92/59 ha una portata di ambito generale, in quanto disciplina ogni ipotesi in cui un prodotto possa rivelarsi pericoloso dopo la sua commercializzazione.
La D. 92/5 non ha però risolto tutti i problemi. Il consumatore continua infatti a sopportare il rischio di danno nel caso in cui non si assista ad un effettivo miglioramento delle conoscenze tecniche e scientifiche. Inoltre la disciplina contenuta nel d. lgs. 115/1995 si fonda su un regime di responsabilità per colpa, a differenza di quanto previsto nel D.P.R. 228/1988. [7]
A partire dal 15 gennaio 2004 la Direttiva 92/59 sarà sostituita da un'altra direttiva (n.2001/95) che sarà illustrata al Capitolo IV, Sezione III, dedicato alla responsabilità del produttore in Francia. La speranza è che la nuova normativa riesca a risolvere quei problemi che finora sono rimasti insoluti.