DPR 7 gennaio 1956 n. 164 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni

8. Scale a mano.

Le scale a mano devono avere le caratteristiche di resistenza stabilite dal decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 .
I pioli devono essere privi di nodi ed incastrati nei montanti, i quali devono essere trattenuti con tiranti
in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche
un tirante intermedio.
È vietato l'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti.
Durante l'uso le scale devono essere sistemate e vincolate. All'uopo, secondo i casi, devono essere
adoperati chiodi, graffe in ferro, listelli, tasselli, legature, saettoni, in modo che siano evitati
sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, oscillazioni od inflessioni accentuate.
Quando non sia attuabile l'adozione delle misure di cui al precedente comma, le scale devono essere
trattenute al piede da altra persona.
La lunghezza delle scale a mano deve essere tale che i montanti sporgano di almeno un metro oltre il
piano di accesso, anche ricorrendo al prolungamento di un solo montante, purché fissato con legatura
di reggetta o sistemi equivalenti.
Le scale a mano usate per l'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere
poste l'una in prosecuzione dell'altra.
Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna
del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano-parapetto.